Superbonus 110% - Superbonus Ecobonus Ristrutturazioni

Superbonus 110%
Il Superbonus permette la detrazione fiscale concessa ai fini IRPEF in relazione agli interventi edili ed impiantistici che hanno l’obiettivo di ridurre i consumi energetici all’interno di edifici esistenti.
Condizione necessaria: aumento di 2 classi energetiche.
La novità di questo incentivo rispetto gli altri è la percentuale di detrazione: 110% da ripartire in 4 quote annuali.
Condizione necessaria: aumento di 2 classi energetiche.
La novità di questo incentivo rispetto gli altri è la percentuale di detrazione: 110% da ripartire in 4 quote annuali.
Elementi Trainanti:
Realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi Trainanti:
- Isolamento termico,
- Sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti (Centralizzati o singoli per unità monofamiliari),
- Interventi antisismici.
Realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi Trainanti:
- Installazione infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici,
- Installazione impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica,
- Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo per fotovoltaico,
- Installazione di finestre, infissi e schermature solari.
Trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti è necessario:
- Certificazione Energetica tramite APE prima dell'intervento
- Certificazione Energetica tramite APE dopo l'intervento che dimostri il miglioramento delle 2 classi energetiche.
- Visto di Confomità che attesta il diritto alla detrazione di imposta, rilasciato da intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazionii (Dott. Commercialisti, Ragioneri Commerciali e Consulenti del lavoro) e dal Caf.
- Asseverazione Tecnica che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini dele agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali
Impianti di climatizzazione:
- COP / EER > requisiti minimi
- COP > 2.6
- certificazione Solar Keymark
- producibilità specifica>requisiti minimi
- garanzia 5 anni
- ON / OFF / programmazione settimanale da remoto
- indicazione consumi energetici su canali multimediali
- indicazione condizioni di funzionamento e set-point
Sostituzione dell’impianto di climatizzazione esistente con uno più energeticamente efficiente:
30.000 euro, per gli immobili unifamiliari o unità funzionalmente indipendenti;
20.000 euro, da moltiplicare per ogni appartamento, per i condomini che contano fino a 8 unità immobiliari;
15.000 euro, da moltiplicare per il numero delle unità, per i condomini composti da più di 8 unità abitative.
Installazione di impianti solari fotovoltaici:
il limite detraibile previsto è pari a 48.000 euro. In ogni caso, non sarà accettata una spesa superiore a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale.
Il Superbonus 110% dà inoltre la possibilità di eseguire, congiuntamente all’installazione del fotovoltaico, anche l’installazione di sistemi di accumulo integrati. Tale spesa avrà un massimale a parte, che ovviamente sarà cumulato con quello previsto dagli altri interventi, ed è pari indicativamente a 48.000 euro. In ogni caso, la spesa non dovrà superare i:
2.400 euro, per ogni kW di potenza nominale dell’impianto;
1.000 euro, per ogni kWh di capacità del sistema di accumulo.
30.000 euro, per gli immobili unifamiliari o unità funzionalmente indipendenti;
20.000 euro, da moltiplicare per ogni appartamento, per i condomini che contano fino a 8 unità immobiliari;
15.000 euro, da moltiplicare per il numero delle unità, per i condomini composti da più di 8 unità abitative.
Installazione di impianti solari fotovoltaici:
il limite detraibile previsto è pari a 48.000 euro. In ogni caso, non sarà accettata una spesa superiore a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale.
Il Superbonus 110% dà inoltre la possibilità di eseguire, congiuntamente all’installazione del fotovoltaico, anche l’installazione di sistemi di accumulo integrati. Tale spesa avrà un massimale a parte, che ovviamente sarà cumulato con quello previsto dagli altri interventi, ed è pari indicativamente a 48.000 euro. In ogni caso, la spesa non dovrà superare i:
2.400 euro, per ogni kW di potenza nominale dell’impianto;
1.000 euro, per ogni kWh di capacità del sistema di accumulo.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti della propria capienza fiscale.
In alternativa è possibile optare per:
In alternativa è possibile optare per:
- un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura)
- cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. La cessione può essere disposta in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, altri soggetti (società, enti), istituti di credito e intermediari finanziari.
Per quanto riguarda le abitazioni il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il:
- 31 dicembre 2022 dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, situate all'interno di edifici plurifamiliari (cfr. art. 119, commi 1 e 4 del Decreto Rilancio)
- Deve essere completato almeno il 30% dei lavori previsti entro il 30 settembre 2022 per poter usufruire del bonus entro il 31 dicembre 2022.
- 31 dicembre 2023 dai condomìni. A partire dal 2024 la percentuale sarà portata al 75%, dal 2025 al 60%.
- condomìni,
- persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento oppure proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate,
- Istituti autonomi case popolari,
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa,
- Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale,
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
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(*) la VMC rientra nell’Ecobonus o nel Superbonus come spesa per coibentazione oppure come spesa per l’impianto di climatizzazione se installata congiuntamente alla sostituzione di un impianto di generazione o se si accompagna ad interventi di isolamento termico delle superfici opache per evitare la formazione di muffa.